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LA LEGGE ITALIANA


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Il permesso di soggiorno per protezione sociale, previsto dall' art.18 del T.U. 286/98, si pone come significativa e rilevante novità nel panorama giuridico, non solo nazionale ma anche europeo.

Il dato centrale che caratterizza tale permesso trova infatti la sua ragione specifica nella volontà precisa di aiutare la vittima del traffico di esseri umani, concedendole la possibilità di spezzare il vincolo innaturale che la lega al proprio persecutore, e permettendole di intraprendere un percorso di inserimento sociale che può essere duraturo e definitivo.

La ratio della norma ha voluto pertanto superare in modo decisivo un semplice concetto di protezione giuridica legata ad una "collaborazione" processuale, e che, in quanto tale, poteva durare solo per lo stretto tempo del procedimento penale e non consentiva il passaggio ad un permesso di soggiorno lavorativo stabile. […]

Venendo più in specifico alla struttura normativa, l' art. 18 è indissolubilmente legato all' art.27 del Regolamento di attuazione del T.U. (DPR 394/99) che ne chiarisce meglio i contenuti e la portata.

Essenziale caratteristica dell'istituto in questione è la previsione di un doppio percorso per l'ottenimento del permesso di soggiorno: il percorso giudiziario e il percorso "sociale". L'art. 18 del T.U. prevede infatti l'ipotesi dell'accertamento di situazioni di "violenza" o di "grave sfruttamento" nei confronti di uno straniero, sia nel corso di operazioni di polizia, indagini o nell'ambito di un procedimento penale relativo ai reati previsti dalla c.d. Legge Merlin riguardante la prostituzione, o a quelli previsti dall' art.38O del codice di procedura penale relativi all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza; ma è prevista altresi' l'ipotesi in cui l'emersione di tali situazioni avvenga "nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali".

Opportunamente l' art.27 comma 1 lett.a) del Regolamento ribadisce in maniera esaustiva come la proposta per il rilascio de permesso in oggetto possa essere effettuata "dai servizi sociali degli enti locali o delle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'art.52" del T.U., confermando in tal modo la sussistenza del percorso sociale.

Il secondo elemento richiesto dalla norma è l'esistenza di "concreti pericoli" per l'incolumità del soggetto, in relazione alle proprie dichiarazioni rese o ai tentativi fatti per sottrarsi ai condizionamenti dell'organizzazione criminale. L'elemento del pericolo assume un carattere di estrema importanza ed è ribadito anche dal comma 2 dell'art.27, ove si fa riferimento alla "gravita" ed "attualità" del medesimo.

Avv. Lorenzo Trucco
Presidente dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, A.S.G.I.

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Il testo è tratto dal libro: "Prostitute, prostituite, clienti. Che fare ?
"
(a cura di Mirta Da Pra Pocchiesa e Leopoldo Grosso, EGA, Torino 2001).


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