| LA LEGGE
ITALIANA
Il permesso di soggiorno
per protezione sociale, previsto dall'
art.18 del T.U. 286/98, si pone come significativa
e rilevante novità nel panorama giuridico, non solo
nazionale ma anche europeo.
Il dato centrale che caratterizza tale permesso trova infatti
la sua ragione specifica nella volontà precisa di
aiutare la vittima del traffico di
esseri umani, concedendole la possibilità
di spezzare il vincolo innaturale che la lega al proprio
persecutore, e permettendole di intraprendere un percorso
di inserimento sociale che può essere duraturo
e definitivo.
La ratio della norma ha voluto pertanto superare in modo
decisivo un semplice concetto di protezione giuridica legata
ad una "collaborazione"
processuale, e che, in quanto tale, poteva durare solo per
lo stretto tempo del procedimento penale e non consentiva
il passaggio ad un permesso di soggiorno lavorativo stabile.
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Venendo più in specifico alla struttura normativa,
l' art. 18 è indissolubilmente
legato all' art.27 del Regolamento
di attuazione del T.U. (DPR 394/99) che ne chiarisce
meglio i contenuti e la portata.
Essenziale caratteristica dell'istituto in questione è
la previsione di un doppio percorso
per l'ottenimento del permesso di soggiorno: il percorso
giudiziario e il percorso
"sociale". L'art. 18 del T.U. prevede infatti
l'ipotesi dell'accertamento di situazioni di "violenza"
o di "grave sfruttamento"
nei confronti di uno straniero, sia nel corso di operazioni
di polizia, indagini o nell'ambito di un procedimento penale
relativo ai reati previsti dalla c.d. Legge Merlin riguardante
la prostituzione, o a quelli previsti dall' art.38O
del codice di procedura penale relativi all'obbligatorietà
dell'arresto in flagranza; ma è prevista altresi'
l'ipotesi in cui l'emersione di tali situazioni avvenga
"nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali".
Opportunamente l' art.27 comma 1
lett.a) del Regolamento ribadisce in maniera esaustiva
come la proposta per il rilascio de permesso in oggetto
possa essere effettuata "dai
servizi sociali degli enti locali o delle associazioni,
enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'art.52"
del T.U., confermando in tal modo la sussistenza del percorso
sociale.
Il secondo elemento richiesto dalla norma è l'esistenza
di "concreti pericoli"
per l'incolumità del soggetto, in relazione alle
proprie dichiarazioni rese o ai tentativi fatti per sottrarsi
ai condizionamenti dell'organizzazione criminale. L'elemento
del pericolo assume un carattere di estrema importanza ed
è ribadito anche dal comma 2 dell'art.27, ove si
fa riferimento alla "gravita"
ed "attualità"
del medesimo.
Avv. Lorenzo Trucco
Presidente dellAssociazione Studi Giuridici sullImmigrazione,
A.S.G.I.
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Il testo è tratto dal libro: "Prostitute,
prostituite, clienti. Che fare ? "
(a cura di Mirta Da Pra Pocchiesa e Leopoldo Grosso,
EGA, Torino 2001).
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